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GARANZIA 100% MADE IN ITALY

La produzione dei prodotti posti in vendita su www.gyster.com è garantita e certificata al 100% Made in Italy nel rispetto dei valori italiani, della legge e delle normative a tutela del marchio. Gli Artigiani e le Industrie che producono I prodotti posti in vendita su www.gyster.com risiedono su territorio italiano, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente ed esclusivamente su territorio italiano come previsto dal “Decreto legge del 25 Settembre 2009, n°135, art.16 che segue: Made in Italy e prodotti interamente italiani.

1) Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti sul territorio italiano

2) Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico in concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3) Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4) Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto interamente realizzato in Italia, quale,, , in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, fermo restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’art.517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5) All’articolo 4, comma 49, della legge 24 Dicembre 2003, n.350, dopo le parole sono inserite le seguenti:

6) Dopo il comma 49 dell’art.4 della legge del 24 Dicembre 2003, n.350, sono aggiunti i seguenti: 49bis – Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o la provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000. 49-ter. E’ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


CARRELLO

prodotto (vuoto)